Ricordiamo che prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.
il dirigente non può decidere, in autonomia, l’orario dei docenti rispetto anche a eventuali ore a “disposizione” in assenza di attività di insegnamento.
Con il termine delle attività didattiche viene meno anche l’attività obbligatoria di insegnamento (art. 28 CCNL), per l’ovvia circostanza che mancano gli allievi a cui insegnare (l’art. 1256 del c.c. libera il docente da ogni obbligo in tal senso).
Inoltre, le attività funzionali all’insegnamento, o altre attività, devono essere deliberate sempre dal collegio a inizio anno e con la stessa modalità sono eventualmente modificate o integrate nel corso dell’anno.
Le attività di riordino non rientrano affatto nelle famose 40 h + 40 h e, dunque, nel periodo in cui non vi è lezione ed escludendo ciò che prevede il Piano Annuale delle attività i docenti non possono essere obbligati:
alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
a recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
ad attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente “estranee” all’insegnamento;
ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un “elenco” di impegni stilato autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.
una certa deroga esiste per il personale docente della scuola secondaria di secondo grado che deve rimanere a disposizione per assicurare la presenza in servizio solo nei giorni delle prove scritte degli esami.