SINTESI DELLE NOVITÀ: CCNL 2019/2021: il 18 gennaio la firma definitiva
- Mobilità e deroghe al vincolo triennale
Si prevede che:
- Ai genitori con figli di età inferiore ai 12 anni è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio
- Medesima possibilità è garantita ai caregivers che assistono persone con disabilità grave.
- La stessa disciplina si applica anche per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992 (personale con disabilità e invalidità civile superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648).
- Permessi retribuiti per i precari al 30 giugno \ 31 agosto
Il nuovo contratto riconosce anche al personale supplente con contratto al 30 giugno o 31 agosto, il diritto a fruire di 3 giorni di permessi retribuiti nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari. Il precedente contratto invece riconosceva questo diritto solo al personale di ruolo.
Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).
Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato non annuale (contratto non al 30 giugno/31 agosto) sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007.
-Congedo di paternità obbligatorio
Il CCNL acquisisce il congedo obbligatorio di paternità (10 giorni retribuiti al 100%) precedentemente non previsto per i dipendenti pubblici.
-Termine di preavviso del congedo parentale
Il nuovo CCNL recepisce il termine di preavviso di 5 giorni per inoltrare richiesta di fruizione così come previsto anche dal D.Lgs. n. 80/2015 (il precedente CCNL prevedeva invece un preavviso di 15 giorni).
-Congedi per le donne vittime di violenza
Rispetto al precedente CCNL 2016\2018 i giorni di congedo vengono innalzati da 90 a 120.
-Docenti di ruolo e supplenze e possibilità di accettare supplenze annuali
Rispetto al testo precedente, viene prevista la possibilità di accettare una supplenza annuale (30 giugno\31 agosto), non solo per altra classe di concorso o grado (possibilità già prevista) ma anche per altra tipologia di posto (es: docente titolare su posto comune che accetta supplenza su posto di sostegno nello stesso grado\ordine di scuola).
D’altra parte viene limitata la possibilità di accettare supplenza ai soli posti interi (non è più quindi possibile, per i docenti di ruolo, accettare supplenze su posti non interi (spezzoni).
-GLO e attività funzionali all’insegnamento
Le ore di attività svolte nei gruppi di lavoro operativo per l’inclusione (GLO) sono comprese nel monte ore (40h) previste per le attività collegiali dei consigli di classe e di interclasse (art. 44 comma 3 lettera b).
-Attività a distanza
Con regolamento d’Istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle attività funzionali all’insegnamento che non abbiano carattere deliberativo, comprese le 2 ore settimanali di programmazione dei docenti della scuola primaria.
-Formazione
Viene stabilito che i docenti che partecipano alle attività di formazione sono considerati in servizio a tutti gli effetti. Di regola la formazione si svolge in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento.
Per le ore di formazione ulteriori rispetto al monte ore previsto per le attività funzionali (40h+40h), sono remunerate con compensi, anche forfettari da stabilire in contratto d’istituto, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF).
-Transizione di genere
Al fine di tutelare il benessere psicofisico di lavoratori transgender, di creare un ambiente di lavoro inclusivo, ispirato al valore fondante della pari dignità umana delle persone, eliminando situazioni di disagio per coloro che intendono modificare
nome e identità nell’espressione della propria autodeterminazione di genere, le Amministrazioni riconoscono un’identità alias al dipendente che ha intrapreso il 29 percorso di transizione di genere di cui alla legge n. 164/1982 e s.m.i. e ne faccia richiesta tramite la sottoscrizione di un Accordo di riservatezza confidenziale.
L’identità alias da utilizzare al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo personale, riguarda, a titolo esemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta elettronica, la targhetta sulla porta d’ufficio, eventuali tabelle di turno orari esposte negli spazi comuni, nonché divise di lavoro corrispondenti al genere di elezione della persona e la possibilità di utilizzare spogliatoio e servizi igienici neutri rispetto al genere, se presenti, o corrispondenti all’identità di genere del lavoratore.




Per ridare centralità alla scuola e ripartire in sicurezza. Il manifesto unitario delle OO.SS....










Noi che combattiamo ogni giorno per i diritti e il rispetto delle persone, ci associamo alla Gilda e al mondo intero nella condanna al terrorismo e ad ogni crimine verso l'umanità e la natura


